Reato di violenza sessuale
articolo 609 bis codice penale La pena per l’ipotesi non aggravata è
della reclusione da 5 a 10 anni Nei casi di minore gravità la pena è
diminuita nella misura non eccedente i due terzi. La procedibilità è a
querela. Quindi la vittima deve presentare la querela o negli uffici
della polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri) o presso la
Procura della Repubblica entro 6 mesi dal fatto e non è più rimettibile.
In ipotesi di maggiore gravità invece il reato è procedibile d’ufficio:
se è stato commesso nei confronti di persona minorenne, o se commesso
dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da
altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con
esso una relazione di convivenza. se è stato commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio
delle proprie funzioni.
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